(CODICE CIVILE-art. 1563)
                             Art. 1563. 
 
                (Scadenza delle singole prestazioni). 
 
  Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito
nell'interesse di entrambe le parti. 
 
  Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare
la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la  data
al somministrante con un congruo preavviso.