(CODICE CIVILE-art. 1564)
                             Art. 1564. 
 
                    (Risoluzione del contratto). 
 
  In caso d'inadempimento di  una  delle  parti  relativo  a  singole
prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del  contratto,  se
l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare  la
fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.