(CODICE CIVILE-art. 1565)
                             Art. 1565. 
 
                (Sospensione della somministrazione). 
 
  Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente  e
l'inadempimento e' di  lieve  entita',  il  somministrante  non  puo'
sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.