(CODICE CIVILE-art. 1566)
                             Art. 1566. 
 
                       (Patto di preferenza). 
 
  Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si  obbliga
a dare la preferenza  al  somministrante  nella  stipulazione  di  un
successivo contratto per lo stesso  oggetto,  e'  valido  purche'  la
durata dell'obbligo non ecceda il  termine  di  cinque  anni.  Se  e'
convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. 
 
  L'avente  diritto  alla   somministrazione   deve   comunicare   al
somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante
deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in
mancanza, in quello richiesto  dalle  circostanze  o  dagli  usi,  se
intende valersi del diritto di preferenza.