(CODICE CIVILE-art. 1569)
                             Art. 1569. 
 
                 (Contratto a tempo indeterminato). 
 
  Se la durata della  somministrazione  non  e'  stabilita,  ciascuna
delle parti puo' recedere dal contratto, dando preavviso nel  termine
pattuito o in quello stabilito  dagli  usi  o,  in  mancanza,  in  un
termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.