Art. 1011
           Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

1.  Gli  ufficiali  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri senza
richiamo  e  gli  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e militari di
truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono
rispondere  alle  chiamate  disposte  per  ragioni di controllo dalle
autorita'  militari  da  cui dipendono; all'atto in cui cessano da un
periodo   di   servizio   effettivo   hanno   l'obbligo  di  indicare
all'autorita'   militare  la  propria  residenza  e  notificarne  poi
qualsiasi cambiamento.
2.   I  predetti  militari  rispondono  alle  chiamate  ordinate  con
manifesto  o  con precetto personale, dalle autorita' militari per il
controllo della forza in congedo.
3.  Le  chiamate  di  controllo  hanno  luogo  generalmente in giorno
festivo.
4.  I  militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del
comune  di  residenza,  ovvero  alle  autorita'  militari  nel comune
stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale
di chiamata.
5.  Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono
esonerati  da  qualsiasi  obbligo di servizio, nello stesso giorno di
presentazione.