Art. 1012
          Mancata presentazione alla chiamata di controllo

1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione
dei  quadri  senza  richiamo,  i  quali  manchino, senza giustificato
motivo,  alle  chiamate  di controllo oppure omettano di notificare i
cambiamenti  della  propria  residenza  e  abitazione, sono puniti, a
richiesta  dell'autorita'  militare  dalla  quale  dipendono,  con la
sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67.
2.  Non  si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro
un   mese  dalla  data  di  notificazione  del  processo  verbale  di
accertamento  della  contravvenzione, una somma equivalente al quinto
del massimo della sanzione.
3. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta, decorsi
tre  mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia del
fatto che costituisce infrazione amministrativa.
4.   In   tempo  di  guerra,  di  grave  crisi  internazionale  o  di
mobilitazione,   totale   o   parziale,   la  misura  della  sanzione
amministrativa  stabilita  nel  comma  1 puo' essere aumentata fino a
euro 619,74 e non puo' essere inferiore a euro 6,19.
5.  Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24
novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 1012:
             -  La  legge  24  novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al
          sistema  penale),  e'  pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.