Art. 426. 
 
  L'areazione per diffusione e' consentita per una lunghezza  massima
di 15 m nelle miniere  classificate  grisutose  di  prima  categoria,
ovvero per soli gas nocivi, quando, in base all'esperienza  locale  e
ad  accertamenti  di  controllo,  si  possa  ritenere  che  in   tali
condizioni non si formino nei cantieri accumuli di grisu'  o  di  gas
nocivi. 
  L'areazione per diffusione non e' consentita quando  si  tratti  di
avanzamenti  lungo  gallerie  dirette  verso  vecchi  lavori  e   per
esplorazione  di  nuove  zone  del  giacimento  per  le   quali   sia
riconosciuto possibile un aggravamento delle emanazioni di  grisu'  o
di altri gas nocivi. 
  Nelle  miniere  grisutose,  la  reazione  per  diffusione  non   e'
consentita quando si tratti di lavori in rimonta. 
  Nelle miniere, o  parti  di  esse,  classificate  grisutose  di  2ยช
categoria, ovvero per gas tossici, l'areazione per diffusione non  e'
del  pari  consentita,  salvo  che  negli  avanzamenti  che  non   si
allontanio piu' dei sei metri da un circuito di ventilazione,  sempre
che in tali condizioni non sia da temere la  formazione  di  accumuli
dei suddetti gas.