Art. 426. L'areazione per diffusione e' consentita per una lunghezza massima di 15 m nelle miniere classificate grisutose di prima categoria, ovvero per soli gas nocivi, quando, in base all'esperienza locale e ad accertamenti di controllo, si possa ritenere che in tali condizioni non si formino nei cantieri accumuli di grisu' o di gas nocivi. L'areazione per diffusione non e' consentita quando si tratti di avanzamenti lungo gallerie dirette verso vecchi lavori e per esplorazione di nuove zone del giacimento per le quali sia riconosciuto possibile un aggravamento delle emanazioni di grisu' o di altri gas nocivi. Nelle miniere grisutose, la reazione per diffusione non e' consentita quando si tratti di lavori in rimonta. Nelle miniere, o parti di esse, classificate grisutose di 2ยช categoria, ovvero per gas tossici, l'areazione per diffusione non e' del pari consentita, salvo che negli avanzamenti che non si allontanio piu' dei sei metri da un circuito di ventilazione, sempre che in tali condizioni non sia da temere la formazione di accumuli dei suddetti gas.