(CODICE CIVILE-art. 1573)
                             Art. 1573. 
 
                      (Durata della locazione). 
 
  Salvo diverse norme di legge, la locazione non puo' stipularsi  per
un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per  un  periodo  piu'
lungo o in perpetuo, e' ridotta al termine suddetto.