(CODICE CIVILE-art. 1575)
                             Art. 1575. 
 
               (Obbligazioni principali del locatore). 
 
  Il locatore deve: 
    1) consegnare al conduttore la cosa  locata  in  buono  stato  di
manutenzione; 
    2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; 
    3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.