Art. 1577.
(Necessita' di riparazioni).
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a
carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente
avviso al locatore.