(CODICE CIVILE-art. 1578)
                             Art. 1578. 
 
                      (Vizi della cosa locata). 
 
  Se al momento della consegna la cosa locata e' affetta da vizi  che
ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita' all'uso pattuito, il
conduttore  puo'  domandare  la  risoluzione  del  contratto  o   una
riduzione del corrispettivo, salvo che  si  tratti  di  vizi  da  lui
conosciuti o facilmente riconoscibili. 
 
  Il locatore e' tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da
vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa  ignorato  i  vizi
stessi al momento della consegna.