(CODICE CIVILE-art. 1580)
                             Art. 1580. 
 
                  (Cose pericolose per la salute). 
 
  Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a  serio
pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o  dipendenti,
il conduttore puo' ottenere la risoluzione del contratto, anche se  i
vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.