(CODICE CIVILE-art. 1583)
                             Art. 1583. 
 
            (Mancato godimento per riparazioni urgenti). 
 
  Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di  riparazioni  che
non possono differirsi fino al termine del contratto,  il  conduttore
deve tollerarle anche quando importano privazione  del  godimento  di
parte della cosa locata.