(CODICE CIVILE-art. 1585)
                             Art. 1585. 
 
                      (Garanzia per molestie). 
 
  Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie  che
diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da  terzi  che
pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. 
 
  Non e'  tenuto  a  garantirlo  dalle  molestie  di  terzi  che  non
pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire
contro di essi in nome proprio.