(CODICE CIVILE-art. 1586)
                             Art. 1586. 
 
                    (Pretese da parte di terzi). 
 
  Se i terzi che arrecano le molestie  pretendono  di  avere  diritti
sulla cosa locata, il conduttore e' tenuto a darne pronto  avviso  al
locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. 
 
  Se i terzi agiscono in via giudiziale, il  locatore  e'  tenuto  ad
assumere la lite, qualora sia chiamato nel  processo.  Il  conduttore
deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore,  se
non ha interesse a rimanervi.