(CODICE CIVILE-art. 1587)
                             Art. 1587. 
 
              (Obbligazioni principali del conduttore). 
 
  Il conduttore deve: 
    1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon
padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel  contratto
o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze; 
    2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.