Art. 1590.
(Restituzione della cosa locata).
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo
risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia
ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento
dovuti a vetusta'.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate.