(CODICE CIVILE-art. 1591)
                             Art. 1591. 
 
                 (Danni per ritardata restituzione). 
 
  Il conduttore in mora a restituire la cosa  e'  tenuto  a  dare  al
locatore il  corrispettivo  convenuto  fino  alla  riconsegna,  salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno.