Art. 1592.
(Miglioramenti).
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il
conduttore non ha diritto a indennita' per i miglioramenti apportati
alla cosa locata. Se pero' vi e' stato il consenso del locatore,
questi e' tenuto a pagare un'indennita' corrispondente alla minor
somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al
tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennita', il
valore dei miglioramenti puo' compensare i deterioramenti che si sono
verificati senza colpa grave del conduttore.