(CODICE CIVILE-art. 1593)
                             Art. 1593. 
 
                            (Addizioni). 
 
  Il conduttore che  ha  eseguito  addizioni  sulla  cosa  locata  ha
diritto di toglierle alla fine della  locazione  qualora  cio'  possa
avvenire senza  nocumento  della  cosa,  salvo  che  il  proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse.  In  tal  caso  questi  deve
pagare  al  conduttore  un'indennita'  pari  alla  minor  somma   tra
l'importo della spesa e il valore  delle  addizioni  al  tempo  della
riconsegna. 
 
  Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le  norme  dell'articolo
precedente.