(CODICE CIVILE-art. 1594)
                             Art. 1594. 
 
             (Sublocazione o cessione della locazione). 
 
  Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di  sublocare  la
cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del
locatore. 
 
  Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata
dal locatore o consentita dagli usi.