(CODICE CIVILE-art. 1595)
                             Art. 1595. 
 
           (Rapporti tra il locatore e il subconduttore). 
 
  Il  locatore,  senza  pregiudizio  dei  suoi   diritti   verso   il
conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere  il
prezzo della sublocazione, di  cui  questi  sia  ancora  debitore  al
momento della domanda giudiziale, e  per  costringerlo  ad  adempiere
tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione. 
 
  Il subconduttore non puo' opporgli pagamenti anticipati, salvo  che
siano stati fatti secondo gli usi locali. 
 
  Senza  pregiudizio  delle  ragioni  del  subconduttore   verso   il
sublocatore, la nullita' o la risoluzione del contratto di  locazione
ha effetto anche nei  confronti  del  subconduttore,  e  la  sentenza
pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.