(CODICE CIVILE-art. 1597)
                             Art. 1597. 
 
                (Rinnovazione tacita del contratto). 
 
  La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il
conduttore rimane ed e' lasciato nella detenzione della cosa locata o
se, trattandosi di locazione a  tempo  indeterminato,  non  e'  stata
comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente. 
 
  La nuova  locazione  e'  regolata  dalle  stesse  condizioni  della
precedente, ma la sua durata e' quella stabilita per le  locazioni  a
tempo indeterminato. 
 
  Se e' stata data licenza, il conduttore non puo' opporre la  tacita
rinnovazione, salvo che consti la volonta' del locatore di  rinnovare
il contratto.