(CODICE CIVILE-art. 1599)
                             Art. 1599. 
 
       (Trasferimento a titolo particolare della cosa locata). 
 
  Il contratto di locazione e' opponibile al terzo acquirente, se  ha
data certa anteriore all'alienazione della cosa. 
 
  La disposizione del comma precedente non si applica alla  locazione
di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente  ne
ha conseguito il possesso in buona fede. 
 
  Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al
terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio  della
locazione. 
 
  L'acquirente e' in ogni caso tenuto a rispettare la  locazione,  se
ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.