(CODICE CIVILE-art. 1601)
                             Art. 1601. 
 
         (Risarcimento del danno al conduttore licenziato). 
 
  Se il conduttore e' stato  licenziato  dall'acquirente  perche'  il
contratto  di  locazione  non   aveva   data   certa   anteriore   al
trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.