(CODICE CIVILE-art. 1602)
                             Art. 1602. 
 
  (Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente). 
 
  Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra,  dal
giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle  obbligazioni  derivanti
dal contratto di locazione.