(CODICE CIVILE-art. 1603)
                             Art. 1603. 
 
  (Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione). 
 
  Se si e' convenuto che il contratto possa sciogliersi  in  caso  di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale
facolta' deve dare licenza al conduttore rispettando  il  termine  di
preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso  al
conduttore licenziato non spetta il  risarcimento  dei  danni,  salvo
patto contrario.