(CODICE CIVILE-art. 1604)
                             Art. 1604. 
 
         (Vendita della cosa locata con patto di riscatto). 
 
  Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta'
di licenziare il conduttore fino  a  che  il  suo  acquisto  non  sia
divenuto irrevocabile con la scadenza  del  termine  fissato  per  il
riscatto.