(CODICE CIVILE-art. 1605)
                             Art. 1605. 
 
     (Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione). 
 
  La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione  non
ancora scaduto non  puo'  opporsi  al  terzo  acquirente  della  cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al
trasferimento. Si puo' in ogni caso opporre il  pagamento  anticipato
eseguito in conformita' degli usi locali. 
 
  Se la liberazione o la cessione  e'  stata  fatta  per  un  periodo
eccedente i tre anni e non e' stata trascritta, puo'  essere  opposta
solo entro i limiti di un triennio; se il triennio e' gia' trascorso,
puo' essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del
trasferimento.