(CODICE CIVILE-art. 1606)
                             Art. 1606. 
 
               (Estinzione del diritto del locatore). 
 
  Nei casi in cui il  diritto  del  locatore  sulla  cosa  locata  si
estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi
data certa sono mantenute, purche' siano state fatte  senza  frode  e
non eccedano il triennio. 
 
  Sono salve le diverse disposizioni di legge.