Art. 1015 
      Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere 
 
1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria,
del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano,
del genio navale, delle armi navali, del genio  aeronautico  e  delle
armi dell'Aeronautica militare i quali  cessano  definitivamente  dal
servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio
della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di
Stato, se dimostrano di possedere  tutti  i  requisiti  indicati  nel
regolamento. 
2. Possono  del  pari  ottenere  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di ingegnere,  senza  obbligo  di  sostenere  l'esame  di
Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di
stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente
dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o  di  possedere  la
laurea in ingegneria  o  di  aver  conseguito  uno  dei  brevetti  di
specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un
caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento. 
3. L'abilitazione all'esercizio della  professione  di  ingegnere  ai
detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono  nelle  condizioni
indicate nei precedenti  commi,  e'  concessa  con  speciale  decreto
rilasciato dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo. 
4. Gli ufficiali ai  quali  e'  rilasciato  il  decreto  ministeriale
suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro  che
conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.