Art. 1015 Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere 1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento. 2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento. 3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, e' concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo. 4. Gli ufficiali ai quali e' rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.