Art. 1016
 Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

1.  Coloro  che  provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal
Corpo  equipaggi  militari  marittimi  -  ruolo  servizi  portuali  e
categoria nocchieri di porto -, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo
della  Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione
dal  servizio  e  previa  immatricolazione  tra  la  gente di mare, a
prescindere  dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice
della   navigazione,  conseguire  i  titoli  professionali  marittimi
indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254,
254-bis,  256,  257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per
l'esecuzione  del  codice  della navigazione, se sono in possesso dei
requisiti   indicati  per  ciascuno  di  essi,  maturati  durante  la
prestazione del servizio militare.
2.  Coloro  che  provengono  dagli  equipaggi  delle unita' navali in
dotazione  dell'Aeronautica  militare iscritte nel ruolo speciale del
naviglio  militare  dello  Stato,  possono,  entro  cinque anni dalla
cessazione  dal  servizio  e  previa immatricolazione tra la gente di
mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del
codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi
indicati  dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del
regolamento  per  la esecuzione del codice della navigazione, se sono
in  possesso  dei  requisiti  indicati per ciascuno di essi, maturati
durante la prestazione del servizio.
 
          Nota all'art. 1016:
             - Il testo dell'art. 119 del codice della navigazione e'
          il seguente:
             «Art.  119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
          nei  registri).  -  Possono  conseguire  l'iscrizione nelle
          matricole  della  gente  di  mare  i  cittadini  italiani o
          comunitari  di  eta'  non  inferiore  ai  quindici anni che
          abbiano  i  requisiti  per ciascuna categoria stabiliti dal
          regolamento.
             Possono  essere  iscritti nelle matricole della gente di
          mare  gli  allievi  degli  Istituti tecnici nautici e degli
          Istituti professionali ad indirizzo marittimo
             Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione puo'
          consentire  che  nelle  matricole della gente di mare siano
          iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
             Il   ministro   per   le   comunicazioni,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali  competenti puo' disporre, quando
          le  condizioni  del  lavoro  marittimo  lo  richiedano,  la
          sospensione  dell'iscrizione nelle matricole della gente di
          mare.
             Per  l'iscrizione  di  minori  degli  anni  diciotto  e'
          necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
          la tutela [c.c. 316, 317, 343].
             I  requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
          addetto  ai  servizi portuali e del personale tecnico delle
          costruzioni  sono  stabiliti  dal  regolamento  o, nel caso
          indicato  dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per
          le comunicazioni.
             Per  l'esercizio  della  pesca  costiera  e del traffico
          locale,  possono  conseguire  l'iscrizione  nella matricola
          della  gente di mare della terza categoria anche coloro che
          abbiano  superato  il  venticinquesimo  anno  di eta' e che
          abbiano  i  requisiti  stabiliti  dal  regolamento per tale
          categoria.
             A  coloro  che  conseguono  l'iscrizione nelle matricole
          della  gente  di  mare,  ai  sensi  del precedente comma e'
          interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».