Art. 1016 Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi 1. Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto -, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare. 2. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unita' navali in dotazione dell'Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.
Nota all'art. 1016: - Il testo dell'art. 119 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela [c.c. 316, 317, 343]. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e' interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».