Art. 249. 
 
  I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti gia' usati,
devono  essere  conservati  in  posti  appositi   e   separati,   con
l'indicazione  di  pieno  o  vuoto  se  queste  condizioni  non  sono
evidenti. 
  Quelli vuoti, non destinati ad essere  reimpiegati  per  le  stesse
materie gia'  contenute,  devono,  subito  dopo  l'uso,  essere  resi
innocui  mediante  appropriati  lavaggi  a  fondo,  oppure  distrutti
adottando le necessarie cautele. 
  In ogni caso e' vietato usare recipienti che abbiano gia' contenuto
liquidi  infiammabili  o  suscettibili  di  produrre  gas  o   vapori
infiammabili, o materie corrosive o  tossiche,  per  usi  diversi  da
quelli originari, senza che  si  sia  provveduto  ad  una  preventiva
completa bonifica del loro  interno,  con  la  eliminazione  di  ogni
traccia, del primitivo  contenuto  o  dei  suoi  residui  o  prodotti
secondari di trasformazione.