(CODICE CIVILE-art. 1608)
                             Art. 1608. 
 
             (Garanzie per il pagamento della pigione). 
 
  Nelle locazioni di  case  non  mobiliate  l'inquilino  puo'  essere
licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta
altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.