(CODICE CIVILE-art. 1613)
                             Art. 1613. 
 
           (Facolta' di recesso degli impiegati pubblici). 
 
  Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni  possono,  nonostante
patto contrario, recedere dal contratto nel  caso  di  trasferimento,
purche' questo non sia stato disposto su loro domanda. 
 
  Tale facolta' si esercita mediante disdetta motivata, e il  recesso
ha effetto dal secondo mese successivo a quello in  corso  alla  data
della disdetta.