(CODICE CIVILE-art. 1614)
                             Art. 1614. 
 
                       (Morte dell'inquilino). 
 
  Nel caso di morte  dell'inquilino,  se  la  locazione  deve  ancora
durare per piu' di un anno ed e' stata vietata la  sublocazione,  gli
eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. 
 
  Il recesso si deve  esercitare  mediante  disdetta  comunicata  con
preavviso non inferiore a tre mesi.