Art. 1017
                        Richiami in servizio

1.  In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in
congedo,   a  qualunque  categoria  appartenga,  e'  costantemente  a
disposizione  per  essere,  all'occorrenza,  richiamato  in servizio,
fermo   restando  per  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  civile  e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.