Art. 250.
E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello
od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali
sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre
reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto
materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o
dell'umidita' possono formare miscele esplosive.
E' altresi' vietato di eseguire le operazioni di saldatura
nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano
efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del
presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro
residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui
recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purche' le
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto
la sua diretta sorveglianza.