Art. 250. 
 
  E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello
od elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
    a) su recipienti o tubi chiusi; 
    b) su recipienti o tubi aperti che contengono  materie  le  quali
sotto l'azione del calore possono dar  luogo  a  esplosioni  o  altre
reazioni pericolose; 
    c) su recipienti  o  tubi  anche  aperti  che  abbiano  contenuto
materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del  calore  o
dell'umidita' possono formare miscele esplosive. 
  E'  altresi'  vietato  di  eseguire  le  operazioni  di   saldatura
nell'interno  dei  locali,  recipienti  o   fosse   che   non   siano
efficacemente ventilati. 
  Quando le condizioni di  pericolo  previste  dal  primo  comma  del
presente articolo si possono eliminare con l'apertura del  recipiente
chiuso, con  l'asportazione  delle  materie  pericolose  e  dei  loro
residui, con l'uso di gas inerti o  con  altri  mezzi  o  misure,  le
operazioni di saldatura e taglio possono essere  eseguite  anche  sui
recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma,  purche'  le
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate  sotto
la sua diretta sorveglianza.