Art. 428. 
 
  Nelle miniere classificate grisutose, la coltivazione  deve  essere
attuata per scomparti e settori alimentati da  circuiti  indipendenti
di ventilazione. 
  Gli scomparti di miniera sono indipendenti quando essi  abbiano  in
comune ai fini della ventilazione solo vie generali di entrata  e  di
uscita d'aria fra i lavori sotterranei e la superficie. 
  I settori di miniera  sono  considerati  indipendenti  quando  essi
abbiano in comune ai fini della ventilazione soltanto vie  principali
di entrata e di uscita d'aria. 
  La corrente di ventilazione puo' attraversare a monte dei  cantieri
zone gia' coltivate soltanto attraverso via efficacemente isolate.