(CODICE CIVILE-art. 1615)
                             Art. 1615. 
 
            (Gestione e godimento della cosa produttiva). 
 
  Quando la locazione  ha  per  oggetto  il  godimento  di  una  cosa
produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione
in  conformita'   della   destinazione   economica   della   cosa   e
dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e  le  altre
utilita' della cosa.