(CODICE CIVILE-art. 1616)
                             Art. 1616. 
 
              (Affitto senza determinazione di tempo). 
 
  Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto,  ciascuna
di esse puo'  recedere  dal  contratto  dando  all'altra  un  congruo
preavviso. 
 
  Sono  salve  le  norme  corporative  e  gli  usi   che   dispongano
diversamente.