(CODICE CIVILE-art. 1618)
                             Art. 1618. 
 
                  (Inadempimenti dell'affittuario). 
 
  Il  locatore  puo'  chiedere  la  risoluzione  del  contratto,   se
l'affittuario non destina al servizio della cosa  i  mezzi  necessari
per la gestione di  essa,  se  non  osserva  le  regole  della  buona
tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione  economica  della
cosa.