(CODICE CIVILE-art. 1620)
                             Art. 1620. 
 
            (Incremento della produttivita' della cosa). 
 
  L'affittuario puo'  prendere  le  iniziative  atte  a  produrre  un
aumento di reddito della cosa, purche' esse  non  importino  obblighi
per il locatore o non gli arrechino  pregiudizio,  e  siano  conformi
all'interesse della produzione.