(CODICE CIVILE-art. 1622)
                             Art. 1622. 
 
                (Perdite determinate da riparazioni). 
 
  Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a  carico  del  locatore
determina per l'affittuario  una  perdita  superiore  al  quinto  del
reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a  un  anno,  al
quinto del reddito  complessivo,  l'affittuario  puo'  domandare  una
riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito  oppure,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.