(CODICE CIVILE-art. 1625)
                             Art. 1625. 
 
  (Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione). 
 
  Se si e' convenuto che  l'affitto  possa  sciogliersi  in  caso  di
alienazione, l'acquirente che  voglia  dare  licenza  all'affittuario
deve osservare la disposizione dell'articolo 1616. 
 
  Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la  licenza  deve
essere data col preavviso di sei  mesi  e  ha  effetto  per  la  fine
dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.