(CODICE CIVILE-art. 1626)
                             Art. 1626. 
 
            (Incapacita' o insolvenza dell'affittuario). 
 
  L'affitto  si  scioglie  per  l'interdizione,  l'inabilitazione   o
l'insolvenza dell'affittuario, salvo che  al  locatore  sia  prestata
idonea   garanzia   per   l'esatto   adempimento    degli    obblighi
dell'affittuario.