Art. 252. 
 
  Fra gli impianti di combustione o gli  apparecchi  a  fiamma  ed  i
generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri siano protetti contro le  scintille  e  l'irradiamento  del
calore o usati per lavori all'esterno. 
  Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere  o
con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai  generatori
o gasometri di acetilene.