Art. 254. 
 
  Il trasporto nell'interno delle aziende  e  dei  locali  di  lavoro
degli  apparecchi  mobili  di  saldatura  al  cannello  deve   essere
effettuato mediante mezzi  atti  ad  assicurare  la  stabilita',  dei
gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad  evitare
urti pericolosi. 
  I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti  fissi
di saldatura,  devono  essere  efficacemente  ancorati,  al  fine  di
evitarne la caduta accidentale.