Art. 429. 
 
  Nelle miniere grisutose,  i  cantieri  alimentati  in  serie  dallo
stesso circuito di ventilazione devono essere limitati i in modo  che
il numero complessivo degli operai in essi occupati  nel  turno  piu'
numeroso non superi settanta unita', sempre che siano soddisfatte  le
prescrizioni di cui tigli articoli 411, 412 e 413. 
  Per le miniere a gas tossici o altrimenti nocivi  e  per  quelle  a
sviluppo istantaneo di grisu' e dei gas suddetti,  l'ingegnere  capo,
sentito il direttore, stabilisce caso  per  caso  il  numero  massimo
complessivo di operai che possono essere adibiti al lavoro nel  turno
piu' numeroso in uno stesso settore, sempre che  siano  osservate  le
norme di cui agli articoli richiamati nel comma precedente.