Art. 429. Nelle miniere grisutose, i cantieri alimentati in serie dallo stesso circuito di ventilazione devono essere limitati i in modo che il numero complessivo degli operai in essi occupati nel turno piu' numeroso non superi settanta unita', sempre che siano soddisfatte le prescrizioni di cui tigli articoli 411, 412 e 413. Per le miniere a gas tossici o altrimenti nocivi e per quelle a sviluppo istantaneo di grisu' e dei gas suddetti, l'ingegnere capo, sentito il direttore, stabilisce caso per caso il numero massimo complessivo di operai che possono essere adibiti al lavoro nel turno piu' numeroso in uno stesso settore, sempre che siano osservate le norme di cui agli articoli richiamati nel comma precedente.